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F. A. Q. - Domande frequenti

Che cos’è?
La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica (che utilizza i protocolli standard della posta elettronica tradizionale) nel quale al mittente viene fornita, in formato elettronico, la prova legale dell'invio e della consegna di documenti informatici.
A cosa serve?
Alla trasmissione di messaggi, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato, di cui si vuole avere la certezza della consegna. La PEC è nata per sostituire, attraverso i moderni mezzi di comunicazione, la Raccomandata postale con ricevuta di ritorno o raccomandata A/R. Così come avviene per la raccomandata A/R, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna al destinatario del proprio messaggio.
In che modo si ha la certezza della consegna del messaggio certificato?
Nel momento in cui l’utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore della Posta Elettronica Certificata, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora). Tale ricevuta costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, il suo gestore di Posta Elettronica Certificata invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l’indicazione della data e dell’ora, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.


Ha valore legale?
Si. Ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento garantendo, quindi, l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna (valore legale sancito con il DPR n.68 dell’11 febbraio 2005).


Che differenza c’è tra la raccomandata con ricevuta di ritorno ed il servizio di PEC (dal punto di vista legale, economico, di tempo e praticità del servizio)?
Il servizio di PEC consente di effettuare l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di “certificazione” dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. Il servizio ha, pertanto, tutti i requisiti della raccomandata con A/R cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi. In particolare, nella PEC si riscontra:
  • semplicità ed economicità di trasmissione, inoltro e riproduzione;
  • semplicità ed economicità di archiviazione e ricerca;
  • facilità di invio multiplo, cioè a più destinatari contemporaneamente, con costi estremamente più bassi rispetto a quelli dei mezzi tradizionali;
  • velocità della comunicazione ed inoltre non è necessaria la presenza del destinatario per completare la consegna;
  • possibilità di consultazione ed uso anche da postazioni diverse da quella del proprio ufficio o abitazione (basta un qualsiasi PC connesso ad Internet e un normale browser web), ed in qualunque momento grazie alla persistenza del messaggio nella casella di posta elettronica;
  • presenza nella ricevuta di avvenuta consegna, diversamente dalla raccomandata, anche dei contenuti del messaggio originale.

Chi può utilizzarla?
Chiunque sia titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata (Privati, Aziende, Liberi Professionisti, Pubbliche Amministrazioni, ecc.).

Posso usare lo stesso indirizzo PEC per più società/aziende?
Assolutamente no! La circolare n. 77684 del 9/5/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che verrà avviata procedura di cancellazione della casella dal registro imprese in caso di utilizzo della stessa per più società/aziende.

Si possono inviare messaggi certificati tra utenti che utilizzano differenti gestori di Posta Elettronica Certificata?
Si, la normativa impone a tutti i gestori della Posta Elettronica Certificata di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti.

Si possono inviare messaggi certificati ad un destinatario che abbia una casella tradizionale?
Si, ma in questo caso non si potrà avere la certezza dell’avvenuta consegna ed i messaggi non avranno valore legale. L’invio e la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata hanno valore legale solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano dotati di una casella di Posta Elettronica Certificata.

Posso utilizzare la mia PEC per inviare dei messaggi ad Enti, aziende o società per conto di un parente o di un amico anche se consenziente?
Assolutamente no! La PEC ha valore perchè è nominativa e fa riferimento ai dati del titolare che l’ha registrata, quindi scrivendo ed inviando il messaggio a nome di "chiunque altro", ma dato che l'identità di questo "chiunque altro" non è stata accertata, di conseguenza, il messaggio non può avere alcun valore legale.

In quali casi è preferibile inviare messaggi di PEC?
La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni “ufficiali” per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio.

Un messaggio PEC può essere alterato nel suo percorso tra il mittente e il destinatario?
No, la firma apposta dal gestore sulla busta di trasporto della PEC e le modalità sicure di trasmissione tra gestore mittente e gestore destinatario proteggono il contenuto da modifiche esterne. L’utilizzo dello standard internazionale S/MIME v3 impedisce che qualsiasi alterazione venga realizzata senza poter essere individuata dal destinatario.

La Posta Certificata è uno standard internazionale?
Al momento no, è solo una legge italiana anche se è stata richiesta l'internazionalizzazione, ma è lecito chiedersi se paesi con burocrazie più semplici della nostra riterranno utile adeguarsi a questo standard.

Come si attiva una casella di Posta Elettronica Certificata?
Per l’attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata si devono seguire i seguenti passi:
1. Verifica della disponibilità del nome e richiesta di attivazione
Compilare il form di registrazione cliccando su questo link (Acquisto casella PEC) oppure alla stessa voce presente nel menu del sito. Dopo la verifica della disponibilità della casella che si desidera registrare, nel modulo che seguirà si devono inserire i dati a cui noi emetteremo la fattura, i dati anagrafici a cui sarà intestata la casella PEC e 2 indirizzi Email (avviso e redirect) che sono parte integrante per la corretta funzionalità della PEC.
2. Download documentazione
Appena compilato il modulo online viene inviato all'indirizzo E-mail di contatto indicato nel form dell'ordine un messaggio contenete il link a cui collegarsi per poter scaricare la documentazione necessaria per richiedere l'attivazione della Posta Elettronica Certificata.
Il cliente scarica, stampa e compila la richiesta di attivazione insieme a tutta la documentazione relativa seguendo le indicazioni presenti sul file LEGGIMI presente all'interno del file da scaricare.
3. Pagamento
Il cliente effettua il pagamento di quanto ordinato seguendo le varie modalità riportate all'interno del file LEGGIMI.
4. Invio conferma di attivazione ed informazioni aggiuntive
Il cliente, dopo aver firmato e compilato la richiesta di attivazione e le condizioni generali di contratto, le invia insieme alla fotocopia di un documento di identità valido e alla ricevuta di pagamento (solo in caso di pagamento tramite bonifico bancario) all'indirizzo E-mail indicato nel file LEGGIMI.
5. Attivazione
Alla ricezione della documentazione e dopo aver verificato la correttezza delle informazioni inviate dal cliente, sarà attivato il servizio richiesto.
6. Messaggio di attivazione
Dopo l'attivazione viene inviato al cliente un messaggio nel quale vengono forniti tutti i dettagli del servizio erogato. In particolare vengono inviate le credenziali d'accesso al sistema: login, password, server SMTP con la relativa porta di accesso, server POP con la relativa porta di accesso, indirizzo webmail, etc.

Come si accede al servizio?
La casella di Posta Elettronica Certificata può essere utilizzata sia attraverso i più diffusi client di posta (Thunderbird, Eudora, Outlook Express, Outlook, etc.) e sia attraverso il programma webmail che avete a disposizione.
Le istruzioni per la configurazione di un client di posta sono reperibili cliccando alla voce "Configurare Client" presente nel menu del sito, mentre per l’utilizzo della webmail cliccando, sempre nel menu, alla voce "WebMail".

Ci sono delle differenze tra l’utilizzo della casella attraverso webmail o tramite un client?
Il vantaggio del Webmail è che permette di accedere alla propria casella di posta da qualsiasi computer e non richiede configurazioni. Il programma webmail però, al contrario dei client, non permette di scaricare automaticamente i messaggi nel proprio computer, ma può solo scaricarli agendo in modo manuale oppure di cancellare i messaggi per liberare spazio. I client di posta sono strumenti più completi, ma richiedano una configurazione iniziale.
In ogni caso si possono utilizzare entrambi contemporaneamente a seconda delle esigenze del momento.
Se avete deciso di utilizzare esclusivamente la webmail per la vostra posta certificata senza utilizzare nessun client di posta e una volta appurato che la capienza per la nuova posta in arrivo si sta esaurendo (quota spazio visibile dalla webmail stessa), sarà necessario procedere ad acquistare ulteriore spazio (clicca qui per maggiori informazioni) oppure a scaricare e mettere in conservazione su appropriato servizio come previsto dalla legge i messaggi RICEVUTI, di ACCETTAZIONE e di CONSEGNA e quindi provvedere a svuotare la casella per fare spazio. Maggiori informazioni su come salvare detti file e su come svuotare la casella tramite la webmail li trovate CLICCANDO QUI.

E' possibile modificare il nome di una casella PEC già attiva?
No, il nome di una casella attiva non può essere modificato.
Se hai l'esigenza di cambiare il nome di una casella legalpec.net con un nome diverso devi necessariamente acquistarne una nuova e, se l'attuale in uso non serve più, puoi disdirla CLICCANDO QUI.

Si può richiedere la cancellazione di un indirizzo certificato?
Il titolare può richiedere la cancellazione del proprio indirizzo certificato, per farlo deve inviare una richiesta via Posta Elettronica Certificata nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
Nome e cognome o Ragione Sociale
Indirizzo (Via, Città, CAP, Nazione)
Codice fiscale o partita IVA
E-mail valida (per eventuali comunicazioni)
Inoltre deve allegare una fotocopia di un documento di identità valido.
La richiesta di cancellazione può essere fatta solamente dal titolare della casella.
Il modulo di "Richiesta cancellazione di una casella PEC" è reperibile CLICCANDO QUI.
IMPORTANTE: prima di procedere alla cancellazione oppure all'eventuale mancato rinnovo annuale perchè non più intenzionato a mantenere la casella PEC è assolutamente necessario provvedere a scaricare e poi mettere in conservazione su apposito sistema esterno i messaggi di ACCETTAZIONE e di CONSEGNA se questi sono presenti all'interno del server (visibili tramite webmail) in quanto una volta cancellata la casella, il suo contenuto andrà irrimediabilmente perduto e non sarà più possibile recuperarlo. Per controllare la loro presenza ed eventualmente scaricare tali messaggi vedi come fare CLICCANDO QUI.
NOTA: a seguito della cancellazione di una casella PEC, sia per eventuale mancato rinnovo e sia per propria scelta, va fatto comunque presente che se la casella di PEC era stata comunicata alla Camera di Commercio, questa va assolutamente fatta rimuovere o modificare con un altro indirizzo nel caso in cui avete deciso di cambiare il gestore di PEC, in quanto, se non sarà fatto, sarà il Registro Imprese, ai sensi della Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo dei controlli automatici, che avvierà i procedimenti per la cancellazione degli indirizzi PEC non più attivi, revocati e non univoci (cioè non riferibili a un'unica impresa o riferibili a un professionista anziché all’impresa), pertanto ogni primo giorno del mese (escluso il mese di agosto) saranno pubblicati gli elenchi di imprese per cui dalle verifiche automatiche si è riscontrato che l’indirizzo PEC non è conforme alle vigenti disposizioni.
Ogni impresa indicata in questi elenchi, se la propria attività è ancora attiva ma la casella di PEC dichiarata non è più attiva o l'indirizzo risulta non univoco, deve regolarizzare l’iscrizione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo Camerale mediante:
1) l’iscrizione di un nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata presentando una pratica di variazione;
2) dichiarazione a mezzo PEC della piena funzionalità e della titolarità della casella PEC che a suo tempo era stata dichiarata.
Decorso il termine indicato, senza ricevere nessuna richiesta, l’ufficio chiederà al Giudice del Registro delle imprese di cancellare l’indirizzo PEC non regolare o non più valido.
Le conseguenze della mancata regolarizzazione sono:
  • sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco
  • applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 2630 del codice civile per le società e di cui all’articolo 2194 c.c. per le imprese individuali poichè l'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell’istanza, che si intende come “non presentata”.

Per quanto tempo, ai fini sia fiscali che civili, bisogna mantenere attivo l’indirizzo PEC dopo la cessazione dell’attività o scioglimento di una società?
L’obbligo di mantenere attivo l’indirizzo PEC permane finché la società è “iscritta“, cioè fino a quando non è cancellata dal registro. A riguardo, il codice civile [Art. 2495] stabilisce che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
È, invece, irrilevante tanto che la società abbia cessato l’attività, quanto che sia stata “sciolta“, cioè posta in liquidazione [Art. 2485]. La regola vale ai fini fiscali e a quelli civili.

Quale è la dimensione massima per l'invio di un messaggio ed il numero massimo di destinatari?
La dimensione massima dell'invio e i destinatari sono i seguenti:
  • da webmail: 30MB e 50 destinatari in un unico messaggio
  • da client: 100MB e 1000 destinatari in un unico messaggio
N.B. la dimensione di un invio è determinata dal prodotto tra il numero dei destinatari e la dimensione della email: ad esempio, se una email di 9MB viene inviata a 3 destinatari, la dimensione dell'invio sarà di 27MB.

C’è un limite al numero di messaggi che posso ricevere nella mia casella?
Certamente, quando la casella è piena, e quindi non c’è più spazio nella stessa, i messaggi in arrivo vengono rifiutati e persi. In questo caso si può eseguire un upgrade dello spazio della casella di posta (per maggiori informazioni clicca qui) oppure si deve necessariamente liberare spazio scaricando e mettendo in conservazione a norma i messaggi presenti prima di procedere alla cancellazione dei messaggi presenti all'interno del server certificato.

Che succede se il mio indirizzo di PEC è “pieno” cioè non ha più spazio per nuovi messaggi e l’email certificata torna al mittente?
La notifica si considera come effettuata regolarmente anche se l’email torna al mittente in quanto la casella del destinatario è piena per insufficienza di spazio. Il titolare dell’indirizzo PEC è responsabile della gestione dell’account e, quindi, deve prestare attenzione perchè ciò non avvenga. Rammenta che se non ricevi un messaggio certificato perché la tua casella è piena, l’omessa notifica non ti giustifica. In molti infatti sono convinti che avere la casella PEC piena li svincoli dalla responsabilità di non aver ricevuto un messaggio, invece purtroppo la situazione è ben diversa e merita una certa attenzione da parte del titolare della casella PEC.
Abbiamo detto che la responsabilità è da imputare esclusivamente al titolare della casella di Posta Certificata in quanto questo è stato confermato da una sentenza della Corte di Cassazione del mese di marzo 2018 (Cassazione, sentenza n. 7029/2018), con cui la stessa si è espressa in maniera esplicita e dettagliata proprio sul tema della validità delle notifiche nel caso in cui il titolare abbia la casella di Posta Certificata piena. La Corte di Cassazione, ha infatti stabilito, che la consegna di un messaggio di Posta Certificata è comunque intesa come regolarmente consegnata, anche se il messaggio non è stato effettivamente ricevuto dall'indirizzo di Posta Certificata del destinatario a causa della mancanza di spazio imputando il problema alla negligenza del titolare della casella di Posta Certificata stessa. Quindi, anche a seguito di quanto sentenziato e per evitare questo grave problema, è buona norma controllare e, se necessario, acquistare ulteriore spazio prima che questo si esaurisca del tutto evitatando cosi la possibile perdita di nuovi messaggi certificati.
Maggiori informazioni su come controllare lo spazio, come salvare i messaggi in giacenza e liberare lo spazio sono reperibili CLICCANDO QUI.

Come posso contestare un destinatario che asserisce di non aver ricevuto un messaggio inviato alla sua casella PEC?
Con la Posta Elettronica Certificata posso opporgli la ricevuta di CONSEGNA. Questa ricevuta attesta, con firma del provider scelto dal destinatario, la data e l’ora in cui il messaggio gli è stato consegnato nella propria casella certificata. Va comunque tenuto conto che la norma applicabile ai documenti che “nascono” informatici sin dall'origine (cioè che non sono scansioni di documenti cartacei) prevede che la conservazione debba avvenire necessariamente in formato elettronico e solo eventualmente, per fini pratici, anche in formato cartaceo (art. 43, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005, anche noto come “CAD”). Infatti, contrariamente a quanto credono ancora in troppi, la stampa su carta di un messaggio di PEC con le relative ricevute di ACCETTAZIONE e di CONSEGNA non vale come prova legale a conferma di aver inviato determinate comunicazioni o di averle inviate entro una determinata data. Allo stesso modo, anche la stampa di un messaggio di PEC ricevuto non vale come prova legale.
La prova legale è data solo ed esclusivamente dalla firma elettronica del gestore di PEC, che viene apposta come “sigillo” elettronico sia sui messaggi RICEVUTI e sia sulle ricevute di ACCETTAZIONE e di CONSEGNA dei messaggi inviati.
Usando un qualsiasi programma di posta elettronica o la webmail potete agevolmente verificare la presenza di tale “sigillo” e quindi l'integrità del messaggio o della ricevuta. Non è possibile qui entrare nei dettagli tecnici, ma è sufficiente che sappiate che si tratta di un “sigillo” non riproducibile (né tantomeno verificabile) tramite la stampa del messaggio così come viene invece mostrato sullo schermo del PC, ma, per avere valore legale, è indispensabile avere il file “originale” del messaggio in forma elettronica.

Che cosa è il Log?
Il file di Log è un registro informatico all’interno del quale vengono memorizzate tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (invio, ricezione, etc.) utile per la ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale smarrimento delle stesse. E' bene quindi fare chiarezza che richiedendo il file di LOG non riceverete gli eventuali messaggi che avete ricevuto o inviato e che avete inavvertitamente cancellato o smarrito, in quanto il gestore non è obbligato a conservarli, pertanto, in caso di richiesta del file di LOG, riceverete solamente la traccia dell'evento legato al singolo invio, cioè il codice identificativo del messaggio originale, il mittente, il destinatario, la data e l'ora dell’invio e l'oggetto del messaggio.
Per richiedere un file di LOG è necessario scaricare, compilare ed inviarci un'apposita richiesta, accompagnata dal documento di identità del titolare della casella PEC, che è possibile scaricare CLICCANDO QUI.

Si possono inviare messaggi utilizzando il campo “CCN” e/o “BCC” che nascondono l’indirizzo del destinatario in un invio multiplo?
No, non è possibile, infatti in base al manuale sulle “Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante Posta Elettronica Certificata”, rispettivamente ai capitoli 6.1 e 6.3.1, si stabilisce che:Ai fini della determinazione dei dati di certificazione fanno fede, per il sistema, gli elementi utilizzati per l’effettivo instradamento del messaggio verso i destinatari (campi “To” e “Cc”). I dati di indirizzamento presenti nel campo “Ccn” o “Bcc” non sono considerati validi dal sistema in quanto nascondono l’indirizzo del destinatario. Qualora il messaggio non superi i controlli (nel caso venga utilizzato il campo “Ccn” o “Bcc”), il punto di accesso non dovrà accettare il messaggio all’interno del sistema di posta certificata emettendo il relativo avviso di non accettazione.

Dopo aver inviato un messaggio certificato ho regolarmente ricevuto il messaggio di ACCETTAZIONE però allo stesso tempo è arrivato anche un messaggio di ANOMALIA MESSAGGIO, in cui lo stesso riporta dei problemi con la firma, tipo: "la firma digitale del messaggio non risulta attendibile", cosa significa?
Il messaggio "firma digitale non attendibile" o similare è il messaggio standard che inoltra la PEC quando l'invio del messaggio presenta dei problemi, diverse possono essere le probabili cause, qui di seguito elenchiamo alcune delle più frequenti:
1) se l'ANOMALIA MESSAGGIO ha come oggetto: "delivery status" vuol dire che il messaggio non è stato consegnato, quindi verificare all'interno del messaggio di anomalia il motivo per cui non è stato possibile eseguire la sua consegna. Tra gli errori più probabili vi è la possibilità che l'indirizzo del destinatario è incompleto o non è stato scritto correttamente.
2) se l'ANOMALIA MESSAGGIO ha come oggetto: "undelivered mail returned to sender" vuol dire che il messaggio non è stato consegnato al destinatario ed è tornato indietro pertanto non ha valore legale.
Il motivo dell'errore della mancata consegna è contenuto all'interno dell'allegato presente nel messaggio di anomalia che avete ricevuto indietro, pertanto, dopo aver letto il motivo della mancata consegna e dopo aver provveduto a correggere il problema, procedete con un nuovo invio fino a quando riceverete il regolare messaggio di consegna.
3) se l'ANOMALIA MESSAGGIO ha come oggetto: "successful mail delivery report" vuol dire che il messaggio è stato consegnato al destinatario ed ha valore legale. Il problema del messaggio di anomalia che avete ricevuto è stato causato perchè nel messaggio certificato inviato al destinatario è stata richiesta la conferma di lettura e/o di recapito e quindi è stata generata l'anomalia. Rammentate sempre che nei messaggi certificati NON DOVETE UTILIZZATE MAI la richiesta di conferma della lettura del messaggio da parte del destinatario in quanto, a tale scopo, già provvede il sistema della PEC ad inviarvi le corrette informazioni.

Dopo aver inviato un messaggio certificato ho regolarmente ricevuto il messaggio di ACCETTAZIONE però allo stesso tempo è arrivato anche un messaggio di AVVISO DI MANCATA CONSEGNA, cosa significa?
Questo avviso notifica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna del messaggio PEC. Tale notifica viene generata qualora il gestore della Posta Elettronica Certificata del destinatario sia stato impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta certificata al quale era indirizzato.
Normalmente l'avviso di mancata consegna è dovuto:
A) la casella del ricevente è piena e non riceve più messaggi
B) un problema nella trasmissione/consegna del messaggio.
All’interno del contenuto del messaggio è comunque riportato il motivo della mancata consegna dello stesso.

Una notifica PEC è valida anche se il messaggio non viene letto perché la casella PEC del destinatario è piena?
Con sentenza n. 12451/18 la Corte di Cassazione, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali sul tema, ha stabilito che la notifica deve ritenersi efficace anche nel caso di mancata conoscenza per fatto imputabile al destinatario. Il titolare dell’account di posta ha infatti il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella PEC e di provvedere ad un controllo costante della propria posta in arrivo, compresa quella classificata dal programma gestionale come posta indesiderata.

Che succede se un virus ha contagiato il mio computer e non riesco ad accedere alla PEC?
Il proprietario del computer è tenuto a proteggere il proprio sistema con firewall e antivirus in modo da evitare il pericolo di intrusioni illegittime. Così, se un hacker è riuscito ad accedere all’account di Posta Elettronica Certificata di un utente, quest’ultimo resta comunque responsabile e le notifiche inviate al suo indirizzo PEC si considerano valide. In buona sostanza, l’illegittima intrusione di un pirata informatico all’interno dell’indirizzo di posta elettronica certificata non è una valida scusa per far ritenere la comunicazione come mai pervenuta.

Non ho letto la PEC perché finita nello SPAM: la notifica si considera corretta?
Si, la notifica si considera eseguita correttamente e i termini per l’impugnazione decorrono ugualmente dalla data di consegna nell’indirizzo di posta del destinatario anche se il messaggio è finito nella sottocartella dello spam o della posta indesiderata. È da considerarsi normale diligenza e norma di prudenza verificare tutti i messaggi, anche quelli archiviati come indesiderati, e dotarsi di adeguati sistemi anti intrusione.

Che succede se ho smarrito la password della PEC?
Il titolare dell’indirizzo PEC è responsabile della gestione dell’account e, quindi, della tenuta delle password. Lo smarrimento dei dati per accedere al servizio non consente di giustificarsi per la mancata apertura di un messaggio di PEC. L’utente tuttavia può segnalarci lo smarrimento oppure seguire la procedura per il recupero della password CLICCANDO QUI oppure richiederci la creazione di una nuova password d'accesso utilizzando la procedura reperibile CLICCANDO QUI.

Che succede se un collaboratore di studio o la segretaria ha cancellato per errore le mie PEC?
Il titolare dell’account di posta elettronica certificata è l'unico responsabile dell’utilizzo del proprio spazio internet da parte dei suoi collaboratori; pertanto, se questi hanno aperto il tuo indirizzo PEC, hanno letto le relative email e, per errore, le hanno cancellate, i messaggi si considerano comunque regolarmente notificati e conosciuti dal destinatario.

I messaggi PEC possono essere recuperati se vengono cancellati dall'utente?
Questo punto può essere fonte di confusione e quindi si vuole fare chiarezza: i messaggi di posta certificata (inviati o ricevuti) che vengono cancellati dall'utente NON SONO RECUPERABILI da parte del gestore PEC. Il gestore PEC ha il solo obbligo di mantenere TRACCIA attraverso il LOG delle ricevute di avvenuta consegna, ma NON i messaggi stessi.
Allo stesso modo di una raccomandata cartacea, se non tenete copia del documento spedito, Poste Italiane non è obbligata a fornirvi copia di ciò che avete spedito, ma solo conferma legale di aver regolarmente recapitato la raccomandata da voi inviata.
Quando si utilizza la PEC è quindi importante avere cura e prestare molta attenzione a non cancellare i messaggi inviati e ricevuti che si ritiene possano tornare utili in futuro. A tal proposito, la normativa vigente prevede che i messaggi RICEVUTI, di ACCETTAZIONE e di CONSEGNA siano salvati non sul proprio PC ma che siano conservati a norma su supporti idonei a garantire nel tempo la conformità dei documenti agli originali. Maggiori informazioni su come archiviare i messaggi sono reperibili CLICCANDO QUI.

Devo acquistare una casella di Posta Elettronica Certificata per ogni dipendente della mia azienda?
Assolutamente no! L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata è come la vostra cassetta delle lettere aziendale, ne avete forse una per ogni dipendente o una sola per tutta l'azienda?
La posta ricevuta sulla casella PEC, se utilizzata anche per i dipendenti, andrà smistata da voi o da un vostro dipendente così come avviene per la posta cartacea vera e propria: quando ricevete ad esempio fatture, solleciti di pagamento, contratti, ecc.
Inoltre l'incompatibilità tra una casella di posta certificata e una casella di posta ordinaria creerebbe il caos più completo in azienda ed anche negli scambi di messaggi tra dipendenti interni e clienti/fornitori esterni.
Quindi ogni dipendente è bene che continui ad usare solo la propria email ordinaria (non PEC).

Che differenza c'è tra PEC e firma digitale?
La PEC può essere utilizzata per inviare i documenti e sostituisce i mezzi tradizionali quali la raccomandata A/R, il fax ed il corriere, mentre la firma digitale rappresenta il mezzo elettronico per apporre la propria firma ad un documento elettronico o ad una email. In altre parole la firma digitale è il sostituto elettronico della firma autografa in calce ai documenti cartacei.
La PEC assicura che un messaggio arrivi a destinazione inalterato ed integro e garantisce l'identità del mittente; con la firma digitale il mittente appone il proprio autografo al contenuto della mail ed agli eventuali allegati ad ulteriore garanzia della propria identità.
Chiaramente i 2 strumenti non sono in contrapposizione ma possono essere utilizzati insieme.
Per il funzionamento della PEC non è necessario alcun device, mentre per l'utilizzo della firma digitale è necessario dotarsi di un lettore di smartcard oppure di un token USB.

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